I destinatari del provvedimento amministrativo posso avere (diritto di) accesso a tutti i dati e le informazioni, nonché ai documenti detenuti dall'amministrazione, in special modo quelli che giustificano il procedimento, precedendolo necessariamente, così permettendo un controllo sulla legittimità dell'atto, della sua motivazione.
Questo diritto si estrinseca in diverse forme: accesso, l' accesso civico, l' accesso generalizzato, ecc. Queste forme sono tutte connesse alla possibilità di tutelare un interesse qualificato, che rende perciò accessibili i dati e le informazioni non pubblicizzate, o di cui si vuol sempicemente entrare in possesso.
Tale strumento garantisce anche il rispetto dell'imparzialità del legittimo agire amministrativo, che è retto anche dal principio di trasparenza e di partecipazione: ma non sospende i termini per il ricorso al giudice! Il diritto di accesso non ha ad oggetto la tutela dell'interesse sotteso, ma le informazioni cui si vuole accedere.
Per tale motivo è importante saper scegliere tempestivamente se, poi quando e come, tutelare un proprio interesse legittimo, partecipando concretamente alla sua realizzazione (o quantomeno interrogarsi sui suoi presupposti, controllandone la (in alcuni casi) "supposta legittimità".
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